Come far valere le prescrizione

La prescrizione è, ai sensi dell’art. 2934 codice civile, quello strumento giuridico che opera l’estinzione dei diritti in tutti quei casi in cui il titolare non li eserciti entro il termine previsto dalla legge.  Nel dettaglio, stabilisce l’art. 2934: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”

Come far valere la prescrizione: la durata e le tipologie

La legge individua in dieci anni il termine di prescrizione ordinario riferibile a tutti i crediti per i quali il codice civile non prevede una disciplina particolare. Per alcuni crediti, invece, la legge individua la prescrizione breve di cinque anni.
Il codice civile prevede poi una particolare tipologia di prescrizione, quella “presuntiva”. In questi casi, la legge presume che, dopo il decorso del termine, il debito sia stato pagato. Le “prescrizioni presuntive” possono avere una durata variabile tra sei mesi ad un anno. L’onere della prova del mancato pagamento è a carico del creditore richiedente. Il debitore, in presenza di una “prescrizione presuntiva” dovrà semplicemente rilevare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

Come calcolare la prescrizione

Per far valere la prescrizione, è necessario calcolare la sua decorrenza. In particolare, la legge prevede che essa inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto e termina allo spirare dell’ultimo giorno.
Per calcolare la prescrizione, bisogna tener presente un comune calendario, includendo nel conteggio anche i giorni festivi ed il sabato. Nel calcolo della decorrenza, invece, non va considerato il giorno di inizio del decorso del termine. Inoltre, se il termine cade in un giorno festivo, esso è prorogato al giorno non festivo successivo.

Come far valere la prescrizione: l’interruzione e la sospensione

E’ bene evidenziare, comunque, che il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione oppure ad interruzione.
In particolare, la sospensione della prescrizione è determinata in tutti quei casi in cui sussistano particolare rapporti che legano le parti. Ad esempio, il rapporto di coniugio, il rapporto tra tutore interdetto, tra genitori e figli sono condizioni che sospendono la prescrizione. Ancora, la prescrizione può essere sospesa in tutti quei casi in cui sussistano particolari vincoli sui beni delle persone coinvolte (come nel caso dell’amministrazione altrui) oppure in presenza di particolari condizioni del titolare del diritto (come, ad esempio, minori non emancipati, interdetti per infermità…)

L’interruzione della sospensione, di norma, opera nel momento in cui il titolare del diritto lo esercita notificando un atto introduttivo di un giudizio. La prescrizione è interrotta anche nel caso in cui il titolare del diritto notifica una intimazione o una richiesta scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”) nella quale può indicare o meno un termine.
La prescrizione, infine, è interrotta nel caso in cui colui contro il quale il diritto è fatto valere lo riconosce.

Gli istituti della sospensione e della interruzione sono essenziali per far valere la prescrizione. La sospensione, infatti, crea una parentesi: il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione va poi a sommarsi con il periodo successivo ai fini della decorrenza della prescrizione.

L’interruzione, invece, elimina il tempo trascorso prima del verificarsi della causa interruttiva e, una volta cessata la causa di interruzione, la prescrizione comincia di nuovo a decorrere.

Come esercitare la prescrizione: la contestazione

Una volta calcolata la prescrizione e verificato che esistono i presupposti per contestarla e farla valere, sarà necessario sollevare la questione in forma scritta, attraverso una lettera di messa in mora oppure una diffida. All’uopo, si consiglia di utilizzare una raccomandata a/r.
Nella lettera di messa in mora o nella diffida,bisognerà comunicare in maniera chiara (utilizzando un linguaggio formale) al debitore la richiesta di adempiere alle sue obbligazioni oppure bisognerà sottolineare – mediante allegazione di documenti e/o ricevute – il decorso del tempo necessario ai fini della prescrizione. Per questo motivo, è essenziale sempre conservare le ricevute dei pagamenti effettuati per far valere la prescrizione. Bollette dell’acqua, dell’energia elettronica, del telefono vanno, ad esempio, conservate per almeno 5 anni: in questo modo sarete tutelati e riuscirete a far valere la prescrizione nel caso in cui la richiesta di pagamento dovesse giungere decorsi i 5 anni.

Come si ottiene la prescrizione: i termini per i diritti più comuni

Una volta stabilito il mezzo da utilizzare per far valere la prescrizione, verifichiamo i termini entro i quali devono essere fatti valere i diritti più comuni. Decorsi tali termini potrete far valere la prescrizione del diritto.
Nel caso di sottoscrizione di una polizza vita, è importante ricordare che la prescrizione del diritto di recesso decorre trascorsi 30 giorni dalla firma.
Nel caso di vizi su acquisto di un bene, il termine per effettuare la contestazione è di otto giorni dalla scoperta mentre la prescrizione di tale diritto interviene dopo un anno dall’acquisto.

Gli estratti conto bancari possono essere contestati entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui siano stati rilevati errori di calcolo oppure duplicazioni o omissioni, il termine per contestare gli estratti conto è di 6 mesi dalla loro ricezione. Il termine di prescrizione è prolungato a 10 anni nel caso di errore sostanziale (come spese non dovute).
Per i vizi su beni che siano stati acquistati da un consumatore, il termine per la contestazione è di due mesi dalla scoperta mentre il diritto si prescrive il 26 mesi dall’acquisto.

Per quanto riguarda il pagamento delle rate dei premio delle assicurazioni, esso può essere richiesto nel termine di 1 anno.
In caso di acquisto di un prodotto difettoso, la contestazione va effettuata entro tre anni dalla scoperta. Il diritto al risarcimento danni – che deve essere fatto valere nei confronti del produttore del bene – si prescrive in 10 anni.
Per richiedere il pagamento delle parcelle di professionisti (come commercialisti, notai, avvocati…) il termine è di 3 anni e comincia a decorrere dalla prestazione.

Il diritto alla provvigione del mediatore si prescrive in un anno dall’evento che determina il diritto. Nel caso di compravendita di immobile realizzata con l’intervento del mediatore, il diritto a richiedere la parcella si prescrive in un anno dalla firma del compromesso.
Eventuali difformità o vizi di lavori e contratti d’opera vanno contestati entro otto giorni mentre tale diritto si prescrive in un anno. Nel caso di danno da viaggio organizzato, la contestazione va effettuata entro dieci giorni dal rientro. Il diritto a richiedere il risarcimento per danni alla persona si prescrive in tre anni mentre per danni alla persona dovuti al trasporto, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di un anno dal rientro. Per tutti le altre tipologie di danno, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro.