La decorrenza della prescrizione

La prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 157 c.p., determina l’estinzione del reato stesso “decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.”

Nell’ordinamento penale, la prescrizione del reato risponde ad una ratio ben precisa: a distanza di tempo, l’interesse pubblico e dello Stato al perseguimento di un reato viene meno così come sarebbe molto più complicato il reinserimento sociale del reo.
Completano il quadro normativo dedicato alla prescrizione del reato altre due disposizioni contenute nel codice penale. In particolare, infatti, la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato ed essa non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo.

Decorrenza della prescrizione: da quando si calcola la prescrizione di un reato?

L’entrata in vigore della l.n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) è cambiato profondamente il modo in cui si calcola la prescrizione.
Prima della Legge Ex Cirielli, infatti, la durata della prescrizione veniva calcolata “in scaglioni” tenendo conto della fascia a cui corrispondeva la pena massima applicabile all’illecito contestato al presunto reo. Ad esempio, per i delitti puniti con la pena massima della reclusione non inferiore ai 5 anni, il reato si prescriveva in 10 anni.

Attualmente oggi, per determinare la decorrenza della prescrizione del reato, si tiene conto della pena massima la cui entità corrisponde, in maniera automatica, al tempo necessario affinchè il reato stesso cada in prescrizione.

La legge, comunque, prevede due limiti ben precisi:
1) in caso di delitto, il tempo per la prescrizione non può mai essere inferiore ai sei anni;
2) in caso di contravvenzione, il tempo per la prescrizione non può mai essere inferiore ai 4 anni, “ancorchè puniti con la pena pecuniaria” (art. 157 comma 1°).

Da quando parte la prescrizione di un reato?

Il tempo necessario a prescrivere deve essere certo e predeterminato dalla legge. E’ per questo motivo che, per calcolare il momento dal quale inizia a partire la prescrizione, si ha riguardo alla pena stabilita per il delitto tentato oppure per il reato consumato. Non si tiene dunque conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento in seguito all’applicazione delle circostanze aggravanti.  Tutto ciò ovviamente incontra una limitazione ben precisa nel caso di applicazione di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e per le aggravanti ad effetto speciale: in questi due casi si tiene infatti conto dell’aumento massima di pena previsto in seguito all’applicazione dell’aggravante.
Ancora, stabilisce l’art. 157 c.p. che “Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.”

La decorrenza della prescrizione in relazione al tipo di reato

La decorrenza del termine di prescrizione varia in base alla tipologia di reato commesso dal presunto reo.
La disciplina della decorrenza della prescrizione è contenuta nell’art. 158 c.p. che stabilisce: “Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela,istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.”

Per una migliore comprensione del dettato normativo e della decorrenza dei termini prescrizionali, riepiloghiamo la disciplina prevista dal codice penale:

  • decorrenza della prescrizione per il reato consumato: il termine inizia a decorrere dal giorno della consumazione del reato;
  • decorrenza della prescrizione per il reato permanente: il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza. Per meglio comprendere la disciplina del codice penale, ricordiamo la nozione di “reato permanente”. Quest’ultima è una tipologia di reato caratterizzata da una condotto offensiva (e dall’offesa stessa) che si protrae nel tempo. Un esempio di “reato permanente” è dato dal sequestro di persona;
  • decorrenza della prescrizione per il reato tentato: il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è terminata l’attività colpevole;
  • decorrenza della prescrizione per i reati punibili a querela, istanza o richiesta: il termine inizia a decorrere dal giorno del commesso reato;
  • decorrenza della prescrizione per quei reati per i quali la legge fa dipendere la punibilità al verificarsi di una determinata condizione: il termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificata detta condizione.

Decorrenza della prescrizione civile

L’art. 2935 del codice civile stabilisce espressamente il momento dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale. La norma precisa che “la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”. 
E’ importante sottolineare che, nel caso in cui il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva oppure a termine di efficacia iniziale differito, la prescrizione inizierà a decorrere nel momento in cui si sarò verificato l’evento condizionale oppure nel momento in cui sia scaduto il termine. E’ in questi due casi, infatti, che il diritto connesso alla situazione soggettiva attiva potrà essere fatto valere.
Giova sottolineare che il diritto civile è talmente variegato e ricco di situazioni che anche la decorrenza del termine di prescrizione varia in relazione alle diverse fattispecie previste dal codice stesso. Per tale motivo, a seguire, elencheremo alcune delle situazioni più interessanti e rilevanti sotto il profilo della decorrenza dei termini prescrizionali.

La decorrenza della prescrizione in relazione all’azione di annullamento del contratto

Stabilisce l’art. 1442 codice civile che, l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere “dal giorno della conclusione del contratto”.
La norma citata prevede una deroga alla regola generale: nel caso in cui “l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età”.
In tali ipotesi, l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale (dies a quo) coincide con quello della cessazione della situazione che ha dato origine e causato l’incapacità.

La decorrenza del termine di prescrizione in materia ereditaria

La materia ereditaria è ricca di fattispecie e di situazioni particolari. Ad esempio, con riferimento al diritto di accettazione dell’eredità per i figli naturali, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce e dichiara il loro status di “figli naturali”. Si evidenzia, dunque, che il termine di prescrizione – in questo caso specifico – non inizia a decorrere dall’apertura della successione.

Azione revocatoria fallimentare: decorrenza della prescrizione

In tema di esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, il termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere dalla dichiarazione di fallimento.

Decorrenza della prescrizione in tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito
L’art. 2947 codice civile
prevede che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.”
Nel caso in cui il danno sia stato causato dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, “il diritto si prescrive in due anni.”
Se il fatto “è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato”.