La Prescrizione del Bollo Auto

Il bollo auto è la tassa che tutti i proprietari di veicoli sul territorio nazionale sono obbligati a pagare. La tassa automobilistica deve essere versata alla Regione in cui è residente il proprietario del veicolo. Essa può essere definita una “tassa di possesso” che va corrisposta e pagata indipendentemente dall’utilizzo dell’autoveicolo o del motoveicolo. Anche il bollo auto – così come tutte le tasse e i tributi – è soggetto alla prescrizione. Prima di definire termini prescrizionali e loro decorrenza, è necessario puntualizzare alcuni aspetti del bollo auto.

Bollo auto: i termini per pagarlo

L’importo ed il valore del bollo auto viene calcolato ogni anno ed è variabile. Esso dipende dalla potenza dell’autoveicolo, dall’impatto ambientale dell’auto e dalla sua “anzianità”. L’importo della tassa automobilistica, inoltre, varia in base ala Regione.
Ma quando deve essere pagato il bollo auto? Ebbene, la tassa automobilistica deve essere corrisposta alla Regione entro il mese successivo a quello della scadenza. Solo in questo modo riusciremo a pagare il bollo auto senza incorrere in mora e sanzioni.

La prescrizione del bollo auto

L’articolo 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 prevede espressamente che: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo, nel successivo comma, puntualizza: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Dunque, il termine di prescrizione del bollo auto è di tre anni sia dal punto di vista dell’organo accertatore sia dal punto di vista dell’agente di riscossione.
Il termine triennale di prescrizione della tassa di possesso è stato poi puntualizzato da successive pronunce giurisprudenziali come:

• Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
• Sentenza 44 del 27 marzo 2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
• Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio

E’ importante ricordare cosa è la prescrizione per il nostro ordinamento giuridico. Gli articoli 2934 e seguenti del Codice Civile stabiliscono che essa è lo strumento che estingue i diritti nel caso in cui il loro titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.
Con specifico riferimento alla prescrizione del bollo auto, dunque, il diritto al recupero della tassa automobilistica si estingue nel termine di tre anni successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento della tassa ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Nel momento in cui tale termine decorre senza che l’ente riscossore abbia provveduto a recuperare l’importo non versato, il mancato pagamento cade in prescrizione.

La prescrizione del bollo auto e le cartelle di pagamento emesse da Equitalia: la rivoluzionaria sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza

In tema di prescrizione del bollo auto, giova ricordare un importante sentenza emessa di recente dal Tribunale di Cosenza. Nella sentenza 1711/15, la Commissione Provinciale di Cosenza ha espresso un importante orientamento che sarà di aiuto per tutti gli automobilisti. Il Tribunale di Cosenza ha infatti puntualizzato i tempi tecnici di prescrizione in relazione all’invio di cartelle esattoriale da parte di Equitalia.
La Commissione Provinciale di Cosenza ha infatti specificato i tempi con cui Equitalia può emettere una cartella di pagamento per richiedere la corresponsione del bollo auto non pagato.
Anche in questo caso vale il termine prescrizionale di tre anni. Ciò vuol dire che Equitalia avrà tre anni di tempo per notificare al contribuente la cartella esattoriale. In particolare, la notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia dovrà essere effettuata prima del decorso dei tre anni. Trascorso tale termine, l’atto cadrà in prescrizione per decorrenza dei termini legali.
Nella citata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a cui Equitalia aveva notificato la cartella di pagamento dopo i tre anni previsti dalla legge.

Bollo auto prescritto: le modalità del ricorso

Nel caso in cui Equitalia abbia notificato al contribuente una cartella di pagamento oltre i termini di prescrizione appena descritti, sarà necessario presentare un ricorso per impugnare la cartella esattoriale. In un primo momento, sarà possibile presentare il ricorso in autotutela. Tale ricorso potrà essere redatto in carta libera e potrà essere presentato alla stessa Amministrazione che ha emesso la cartella di pagamento. In caso di silenzio e di mancato riscontro da parte dell’Amministrazione sarà possibile proporre il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nel ricorso dovrà essere invocata l’avvenuta prescrizione e dovrà essere richiesto l’annullamento della tassa automobilistica

Gli atti interruttivi della prescrizione del bollo auto

Nel caso di notifica di una cartella esattoriale, è bene calcolare con esattezza se il termine di prescrizione sia stato rispettato. Al riguardo, oltre ai tre anni previsti dalla Legge, è importante tener presenti eventuali atti interruttivi della prescrizione come, ad esempio, la notifica di avvisi oppure di solleciti. E’ bene verificare, inoltre, la presenza di eventuali proroghe stabilite dalla Legge.