Prescrizione del TFR

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è quell’importo che spetta a tutti i lavoratori subordinati i caso di cessazione del rapporto di lavoro per una qualsiasi causa. Il tfr, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, viene calcolato sommando, per ogni anno lavorativo, una quota corrispondente alla retribuzione annuale e dividendo il tutto per 13,5. A tale importo va aggiunta la rivalutazione dell’importo che è stato accantonato dal datore di lavoro nell’anno precedente.
Anche il trattamento di fine rapporto è soggetto a termini prescrizionali. Per tale motivo, è sempre necessario che il lavoratore agisca entro i termini previsti per legge per non incorrere nella prescrizione del diritto alla riscossione del tfr.

I termini di prescrizione del trattamento di fine rapporto

In via preliminare, è importante evidenziare che la prescrizione dei diritti è disciplinata dall’art. 2934 del codice civile. La citata norma prevede che:Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
La prescrizione, inoltre, ai sensi dell’art. 2935 del codice civile, comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Con specifico riguardo alla prescrizione del trattamento di fine rapporto, è importante evidenziare che il diritto alla sua riscossione si prescrive, ex art. 2948 del codice civile, in cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La prescrizione del trattamento di fine rapporto, inoltre, è decennale quando, ex art. 2953 del codice civile, il diritto alla riscossione del TFR è stato riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato.

La prescrizione del trattamento di fine rapporto: operatività

Come appena precisato, la prescrizione del trattamento di fine rapporto può compiersi in 5 oppure in 10 anni, a seconda delle fattispecie.
A seguire esamineremo le diverse tipologie di prescrizione del trattamento di fine rapporto
La prescrizione di 10 anni

Il termine di prescrizione di 10 anni opera nei seguenti casi riconosciuti dalla Giurisprudenza nel corso degli anni:

  • Nel caso in cui il lavoratore voglia ottenere il pagamento del risarcimento del danno contrattuale, ivi compreso il danno per omesso versamento contributivo sia totale che parziale;
  • Nel caso di erogazioni una tantum;
  • Nel caso in cui il lavoratore voglia far valere i diritti connessi al passaggio di qualifica;

La prescrizione breve di 5 anni

Tale prescrizione ha, ai sensi dell’art. 2948 codice civile, natura estintiva. Oltre che per il trattamento di fine rapporto, la prescrizione breve quinquennale opera anche perle indennità di buonuscita, per le altre indennità spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro oppure anche per quei crediti che scaturiscono da differenze retributive riconosciute a seguito di qualifica superiore.

La prescrizione del trattamento di fine rapporto: quando inizia a decorrere?
La prescrizione del trattamento di fine rapporto inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 codice civile,  “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

La prescrizione del trattamento di fine rapporto: nullità di ogni patto contrario

La legge stabilisce espressamente che né il lavoratore né il datore di lavoro posso modificare, mediante accordo, la disciplina prevista dalla legge per la prescrizione del trattamento di fine rapporto. Sono dunque nulli qualsivoglia patti contrari alla legge volti a restringere l’operatività della norma giuridica prevista in tema di prescrizione del tfr. Tutto ciò per tutelare la posizione certamente più “debole” del lavoratore che, almeno all’inizio del rapporto di lavoro, potrebbe anche accettare termini di prescrizione diversi da quelli legali. E’ bene sottolineare, infine, che la disciplina della prescrizione del trattamento di fine rapporto non può essere modificata nemmeno dai contratti collettivi nazionali.