Prescrizione delle Fatture

La prescrizione delle fatture non pagate determina l’estinzione del diritto a riscuotere il credito nel caso in cui il titolare del diritto stesso non lo abbia esercitato nel termine previsto dalla Legge. La prescrizione è disciplinata dall’articolo 2934 del codice civile che stabilisce: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”
Diversa dalla prescrizione è, invece, la decadenza che consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato esercizio dello stesso nel termine perentorio stabilito dalla Legge. E’ l’articolo 2964 del codice civile a disciplinare l’istituto giuridico della decadenza.
La premessa appena effettuata è necessaria e strumentale per comprende la prescrizione delle fatture. E’ chiaro, infatti, che nel campo delle fatture   delle parcelle entra in gioco esclusivamente l’istituto giuridico della prescrizione. Se, infatti, il titolare del diritto a riscuotere il credito non emette la fattura o la parcella nei termini stabiliti dalla Legge, il relativo diritto cadrà in prescrizione e si estinguerà, come previsto dal Legislatore.
Effettuata tale importante premessa, andiamo a scoprire i termini di prescrizioni delle fatture e delle parcelle stabiliti dal nostro ordinamento giuridico.

La prescrizione delle fatture: i termini previsti dalla Legge

Iniziamo dalle fatture commerciali che si prescrivono, generalmente, dopo 5 anni dalla loro emissione. Tale regola subisce un’eccezione nel caso in cui subentrino atti che interrompono i termini di prescrizione stessi.
Con specifico riferimento alle fatture commerciali, ben potranno essere richiesti gli interessi legali. Questi ultimi, in presenza di un contratto scritto, potranno essere determinati dalle parti convenzionalmente. In mancanza di espressa pattuizione sugli interessi e qualora il rapporto riguardi le imprese, si applica quanto disposto dalla L. 231/2002: si applicheranno, dunque, gli interessi di mora.
Nel caso in cui, invece, il rapporto riguardi un’impresa ed un privato e, allo stesso tempo, non vi è alcuna pattuizione scritta, verrà applicato l’interesse legale.
Se, invece, la fattura sia stata emessa da un commerciante verso un consumatore finale per una prestazione di servizi oppure per la vendita di merci, il termine di prescrizione – ex articolo 2956 del Codice Civile – è di 1 anno dall’emissione della fattura stessa.

Prescrizione delle fatture: gli atti interruttivi

Per interrompere la prescrizione delle fatture commerciali, è possibile compiere un atto interruttivo della prescrizione stessa. Basterà, allora, inviare una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno con cui sollecitare il pagamento della fattura.

La prescrizione delle parcelle dei professionisti: i termini previsti dalla Legge

Come stabilito dall’articolo 2956 del codice civile, si prescrive in 3 anni il diritto  dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”. Il termine di prescrizione appena citato inizia a decorrere dalla data in cui il professionista ha effettuato la prestazione.
Per le prestazioni dei patrocinatori legali, degli avvocati e dei procuratori, invece, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’accordo conciliativo, dalla sentenza passata in giudicato oppure dalla revoca del mandato professionale.
La prescrizione della parcella del professionista per gli “affari non terminati”, invece, decorre dall’ultima prestazione.