Prescrizione

Che cos’è la prescrizione? Essa è una modalità generale di “estinzione dei diritti” provocata dal “trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare”, come si legge in tutti i piu comuni forum sull’argomento e su Wikipedia.
Il “trascorrere del tempo” sembra che dia luogo a tante concause non solo sulla natura umana ma ovviamente anche in campo giuridico che cerca di essere specchio regolatore, per quanto ´`e possibile, a volte deformante a volte intenso delle umane vicende.
Ed infatti la prescrizione è un termine di natura giuridica che proprio indica le conseguenze del passare del tempo su un reato o su di una infrazione.

Perché tale delitto o tale diritto “cade in prescrizione”?
Il passare del tempo rende complesso far comprovare un contesto o una situazione giuridica: infatti il ricordo di eventi lontani viene riportato in modo meno chiaro e confuso. Potrebbe anche succedere che si perda la documentazione che rende evidente e chiara l’esistenza di un diritto.

Eppure per essere precisi il trascorrere del tempo non basta a far si che si perda un diritto; quando il titolare di un diritto non lo esercita, mostra una volontà di abbandono. Questo disinteresse protratto nel tempo stabilito dalla legge produce quindi la perdita di tale posizione giuridica.

La prescrizione quindi avviene sia per l’inerzia del titolare del diritto sia per il trascorrere del tempo.. Le norme che trattano la prescrizione spesso rilevano l’una o l’altra esigenza, ed è la presenza di entrambe che contribuisce a creare le condizioni di attuazione.
Non tutti i diritti si prescrivono ovviamente; alcuni come ii diritti della personalità non possono mai venire prescritti.

Quando è il termine di prescrizione ordinario? Dieci anni, se la legge non dispone in modo diverso.

È anche vero che sono previsti termini di prescrizione più ridotti o più lunghi.
In venti anni si prescrivono i diritti reali su cosa altrui. Passiamo alle prescrizioni brevi: in cinque anni ad esempio si prescrive il diritto derivante da fatto illecito, gli affittii delle case e tutti corrispettivi delle locazioni; gli interessi e tutto ciò deve pagarsi periodicamente ad anno, o a termini più brevi; l’indennità spettante dalla cessazione del rapporto di lavoro che gli altri casi previsti dall’articolo 2948 c.c., i diritti che derivano da rapporti sociali (art. 2949 c.c.),

In due anni “i diritti che può esercitare l’assicurato nei confronti dell’assicurazione e quelli che derivano dal contratto di riassicurazione” (art. 2952 come modificato ex l. n. 166\2008)

In un anno “i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per i premi dovuti all’assicuratore” (art. 2952 c.c.) e “i diritti del mediatore e quelli derivanti dal contratto di spedizione trasporto” (artt. 2950 e 2951 c.c.).