Prescrizione Quinquennale

La prescrizione è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento dal Legislatore italiano e disciplinato dal codice civile. La prescrizione determina l’estinzione dei diritti a causa del mancato esercizio – per un periodo di tempo prolungato e definito dalla Legge – da parte del loro titolare.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere dal suo titolare. Ad esempio, il diritto a richiedere il risarcimento del danno cagionato da un sinistro stradale sorge dal giorno in cui si è verificato l’incidente. E’ da quel momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione.
La Legge stabilisce specificamente i termini prescrizionali: di norma, il termine ordinario di prescrizione è fissato in dieci anni. Il Legislatore ha però fissato termini di prescrizione più brevi: è il caso dei termini brevi di prescrizioni che causano l’estinzione del diritto in tre, due oppure cinque anni.
Nel nostro articolo ci concentreremo solo sulla prescrizione quinquennale e andremo a definire i casi particolari in cui opera.

La prescrizione quinquennale: che cosa si prescrive in cinque anni?

Stabilisce l’articolo 2948 del codice civile che: “Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.”

Accanto alle ipotesi tipiche stabilite dal nostro Legislatore, nel corso degli anni si sono aggiunte molte altre fattispecie. La Giurisprudenza ha infatti ampliato la categoria dei diritti soggetti alla prescrizione quinquennale con molteplici pronunce e sentenze.

La prescrizione quinquennale dei debiti Inps

Nel caso specifico e con esplicito riferimento ai debiti Inps, è bene precisare che il Legislatore effettua un distinguo fondamentale.
Innanzitutto, per i contribuiti Inps relativi al periodo precedente l’entrata in vigore della legge 335/1995 (ovvero il 17 agosto 1995) continua ad operare il termine di prescrizione decennale se l’Inps, prima del 31 dicembre 1995, abbia compiuto atti interruttivi della prescrizione. Con tali atti, infatti, l’Inps ha inteso sottrarre alla prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo e il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dalla data dell’atto interruttivo stesso.
In buona sostanza, la prescrizione decennale per i debiti Inps decorre solo se l’Istituto Previdenziale abbia compiuto atti interruttivi.

Dal 1 gennaio 1996, invece, il termine di prescrizione per i debiti Inps è fissato in 5 anni.

La prescrizione quinquennale dei debiti Inps per contribuenti iscritti alla Gestione separata

I contributi minori come DS, TBC, ENAOLI, SSN e i contribuiti che artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata sono tenuti a versare all’Inps, sono soggetti al termine prescrizionale di cinque anni. Tali contributi, dunque, cadono in prescrizione dopo 5 anni.

La prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative

L’autorità amministrativa è tenuta a notificare l’ordinanza-ingiunzione per richiedere il pagamento di una sanzione amministrativa entro cinque anni dalla violazione. Anche per le sanzioni amministrative, dunque, opera il termine di prescrizione quinquennale.

La prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali

Anche l’Ente di riscossione (come, ad esempio, Equitalia) è tenuto a rispettare i termini di notifica della cartella esattoriale, pena la decadenza dall’azione di riscossione. La notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata nel termine di cinque anni.
Facciamo l’esempio di una cartella esattoriale emessa per richiedere al contribuente il pagamento della TARSU oppure della TOSAP: entrambi sono tributi locali ovvero prestazioni periodiche che trovano la loro causa in un rapporto di tipo continuativo in virtù del quale l’utente è tenuto ad effettuare il pagamento. Tali prestazioni vengono considerate “obbligazioni periodiche” o, comunque, “obbligazioni di durata” e, come tali, sono assoggettate al termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’art. 2948, numero 4 del codice civile.

La prescrizione quinquennale delle fatture

Il pagamento delle fatture commerciali cade in prescrizione, di norma, dopo cinque anni. Anche per le fatture, dunque, opera la prescrizione quinquennale.

Come si calcola la prescrizione quinquennale?

Il codice civile stabilisce le modalità con cui è possibile calcolare la decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni. In particolare, la prescrizione si considera verificata nel momento in cui si è compiuto l’ultimo giorno del termine. I termini di prescrizione previsti dal codice civile vanno computati secondo il calendario comune. Non deve essere computato, ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale, il “giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale.”
In particolare, se il termine di prescrizione coincide con un giorno festivo, esso “è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.”