Prescrizione di una Querela

La querela è disciplinata dall’articolo 336 del codice di procedura penale che stabilisce: “La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”.

La querela è, dunque, quell’atto tramite cui la persona offesa da uno dei delitti non procedibili d’ufficio, esprime la propria volontà di perseguire penalmente il reato di cui è stata vittima.
Come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 46282/2013, la querela è “atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi

E’ bene sottolineare che tali reati non procedibili d’ufficio, in assenza di querela, sarebbero privi di qualsivoglia presupposti per la loro procedibilità.

Chi può presentare la querela?

Stabilisce l’articolo 120 del codice di procedura penale. che il diritto a proporre querela spetta a “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza”.

La vittima del reato, dunque, può esercitare tale diritto personalmente oppure tramite procuratore speciale. Tale regola subisce una eccezione quando la persona offesa dal reato è un minore di anni 14 o persona interdetta o inferma di mente. In questo caso il diritto di proporre querela può essere esercitato da un genitore oppure dal tutore.

Per i minori che abbiano già compiuto 14 anni oppure gli inabilitati, il diritto di querela può essere esercitato dal genitore, dal curatore oppure dal tutore.

I termini per presentare la querela: quando va in prescrizione?

Stabilisce l’articolo 124, 1° comma del codice penale che “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato).”
Dal dettato normativo si evince che la persona offesa dal reato ha tre mesi di tempo per presentare la querela. Il termine stabilito dal codice penale va calcolato dal giorno in cui la persona offesa dal reato ha avuto notizia del fatto stesso.
Il termine per proporre la querela è invece raddoppiato a sei mesi nel caso in cui il fatto concerna reati contro la libertà sessuale.

Decorsi i predetti termini, il diritto a proporre la querela cade in prescrizione.

Cos’è la querela di falso: cenni giuridici

La querela di falso è disciplinata dall’articolo 221 del codice di procedura penale. Essa viene formalizzata in un atto di citazione che può essere presentato in corso di causa in qualunque stato o grado del giudizio. E’ il Tribunale l’unico soggetto competente a riconoscere la falsità di un documento.
La querela di falso è, nello specifico, un’istanza presentata al Tribunale con cui si chiede la revisione di un documento privato o di un atto pubblico falso o comunque non del tutto conforme alla realtà.

Come debitamente sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenze n. 8362/2000 e n. 18323/2007, il procedimento per querela di falso è volto a privare “un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a ‘far fede’, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione”
Si tratta, come avrete intuito, di un atto molto importante che può determinare molteplici risvolti pratici.

La prescrizione dell’azione per querela di falso

E’ bene evidenziare che, come previsto dall’articolo 221 del codice di procedura penale, la querela di falso “può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.]”

Bisognerà dunque fare attenzione al passaggio in giudicato della sentenza per stabilire i termini per la proponibilità della querela di falso.