Introduzione alla prescrizione

La prescrizione è un istituto giuridico che indica il fenomeno per il quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitato un diritto. La prescrizione esiste sia in ambito civile che in ambito penale. In quest’ultimo caso, la prescrizione rappresenta la rinuncia dello Stato a perseguire un determinato reato, dopo il decorso di un tempo stabilito dalla legge. In ambito penale, la prescrizione assolve ad una funzione ben precisa e garantista dei diritti dell’individuo: essa cioè evita che un soggetto sia sottoposto, per un periodo di tempo indeterminato, al rischio di subire un procedimento penale.

Abbiamo appena tratteggiato le linee generali dell’istituto giuridico della prescrizione. Esaminiamo ora la prescrizione dal punto di vista civile e dal punto di vista penale.

La prescrizione civile

La prescrizione, in ambito civilistico, è strumentale per individuare il periodo di tempo decorso il quale, il diritto non può più essere esercitato. A stabilirlo è il codice civile che, all’art. 2934 stabilisce: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

Quindi tutti i diritti sono soggetti alla prescrizione?
Assolutamente no. Il codice civile, all’art. 2934, prevede una deroga stabilendo: “Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”

Quali sono i diritti indisponibili non soggetti alla prescrizione?

Essi sono:

  •  il diritto di proprietà;
  • le azioni in materia familiare;
  • i diritti e status della personalità;
  • l’azione volta a far accertare la nullità di un contratto.

In buona sostanza, dunque, la prescrizione opera in tutti quei casi in cui sussiste un rapporto giuridico nel quale vi sono due soggetti:

1) soggetto attivo ovvero il titolare del diritto;
2) soggetto passivo ovvero colui che è tenuto adempiere un obbligo collegato e correlato con il diritto altrui.

La prescrizione, in questi casi, evita che il soggetto passivo resti, a tempo indeterminato, sottoposto alle richieste del soggetto attivo anche nel caso in cui quest’ultimo, per molto tempo, non abbia richiesto di esercitare il diritto di cui è titolare.
La prescrizione ex art. 2934 e seguenti del codice civile mira ad evitare tutto ciò, fissando un termine entro il quale il diritto deve essere esercitato.
La legge ha previsto un termine preciso dal quale il diritto può essere esercitato: maturata la prescrizione, il soggetto può decidere di non avvalersene. Un esempio, per tutti: se Tizio paga un debito andato in prescrizione, non ne potrà più chiedere la restituzione.
Alla regola generale prevista nell’art. 2934 c.c., il Legislatore fa seguito con due importanti eccezioni. Ci riferiamo alle ipotesi di sospensione e di interruzione della prescrizione:

Quando la prescrizione è sospesa?

Gli artt. 2941 e 2942 del codice civile prevedono espressamente alcune ipotesi di prescrizione. In particolare:

“La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale (1) di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;

5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.”

Sottolineiamo, a titolo esemplificativo, che una delle ipotesi più interessanti della sospensione della prescrizione è da ricercarsi nel rapporto di coniugio. I debiti tra coniugi, infatti, non si prescrivono salvo in caso di divorzio: è da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio di tali diritti.

Quando si interrompe la prescrizione?
Il codice civile, agli artt. 2943-2945 stabilisce espressamente le ipotesi di interruzione della prescrizione. In particolare, essa è interrotta:

  • Dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo;
  • dalla domanda proposta nel corso di un giudizio;
  • se il giudice adito è incompetente.

Stabilisce il codice civile, inoltre, che la prescrizione viene interrotta da “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.

Se l’atto che interrompe la prescrizione ha natura giudiziale (come nel caso della notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio), la prescrizione rimane sospesa: ciò per evitare che, nelle more del tempo necessario a dirimere la controversia, possa decorrere e spirare il termine di prescrizione.

I termini di prescrizione in ambito civile

Gli art. 2946 e seguenti del codice civile individuano e stabiliscono i termini di prescrizione. In particolare, se la legge non dispone diversamente, la prescrizione si compie in 10 anni.
Al riguardo, è utile effettuare un esempio esemplificativo: in ambito contrattuale, infatti, si hanno 10 anni di tempo per chiedere la restituzione di un prestito oppure si hanno 10 anni di tempo per chiedere ed ottenere il pagamento di un bene venduto.

I termini brevi della prescrizione civile

In linea generale, il termine di prescrizione fissato dal codice civile è di 10 anni. Ma è lo stesso codice che individua termini più brevi per la prescrizione.
Il più interessante è il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 2947 del codice civile che prevede che: “ Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 ss.) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” e il termine di prescrizione di due anni per i danni derivati dalla circolazione stradale dei veicoli.
Un altro termine di prescrizione breve è fissato in un anno ed è stabilito a carico del mediatore per richiedere il compenso per la sua attività professionale.

In conclusione, si prescrive in due anni:

il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito, se il fatto è cagionato dalla circolazione di veicoli natanti (art. 2947 c.c.).

Si prescrivono in cinque anni:

  • i pigioni delle case e tutti corrispettivi delle locazioni; gli interessi e tutto ciò deve pagarsi periodicamente ad anno, o a termini più brevi; l’indennità spettante dalla cessazione del rapporto di lavoro che gli altri casi previsti dall’articolo 2948 c.c.;
  • i diritti che derivano da rapporti sociali (art. 2949 c.c.)

Si prescrivono in due anni:

  • i diritti che può esercitare l’assicurato nei confronti dell’assicurazione e quelli che derivano dal contratto di riassicurazione (art. 2952 come modificato ex l. n. 166\2008);

Si prescrivono in un anno:

  • i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per i premi dovuti all’assicuratore (art. 2952 c.c.);
  • i diritti del mediatore e quelli derivanti dal contratto di spedizione trasporto (artt. 2950 e 2951 c.c.)

Completiamo la nostra disamina della prescrizione in ambito civile con l’interessante istituto delle prescrizioni presuntive.

Cosa si intende con il termine “prescrizioni presuntive”?
Ebbene, questa particolare forma di prescrizione (prevista dagli artt. 2954-2961 del codice civile)  fissa un termine decorso il quale si presume che il diritto sia già stato esercitato.
Ad esempio: decorsi tre anni, si presume che l’avvocato sia stato già pagato per la propria prestazione professionale. Se l’avvocato agisce allo spirare dei tre anni, dovrà aggirare la prescrizione presuntiva obbligando il debitore a giurare di aver pagato.

La prescrizione in ambito penale

La prescrizione, in ambito penale, rappresenta la rinuncia dello Stato a perseguire un determinato reato, essendo trascorso un tempo stabilito dalla Legge.
In particolare, la Legge italiana prevede due diverse ipotesi di prescrizione in ambito penale:
1) la prescrizione del reato (art. 157 c.p.): che estingue il reato ed interviene prima dell’emanazione di una sentenza definitiva di condanna;
2) la prescrizione della pena (art. 172 c.p.) che interviene nel momento in cui, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza, la pena non viene eseguita per un periodo di tempo prestabilito.

Quando inizia a decorrere la prescrizione del reato?
Ebbene, essa inizia a decorrere dal momento della consumazione del reato o, in caso di “reato permanente” (sono quei reati che si protraggono nel tempo come, ad esempio, i maltrattamenti in famiglia), nel momento in cui il reato cessa.
Nel sistema giuridico italiano, la prescrizione continua a decorrere anche in caso di processo già avviato e anche se lo Stato abbia – attraverso l’esercizio dell’azione penale – espressamente manifestato di voler perseguire il reato. E’ per questo motivo che, in Italia, molto spesso i reati si estinguono nelle more di un processo penale, prima che intervenga una sentenza definitiva di condanna o di assoluzione.
Ed è proprio a causa della sua decorrenza nelle more del processo penale, che spesso di tende a ricorrere a tecniche per giungere alla prescrizione scongiurando l’emissione di una sentenza definitiva.

Quali sono le tecniche utilizzate nell’ambito del processo penale per giungere alla prescrizione?
Sovente si giunge alla prescrizione di un reato quando gli avvocati della difesa mettono in atto una serie di tecniche dilatorie: le richieste di rinviare le udienze ne sono un esempio.
Ma le lungaggini dei processi italiani sono dovuti anche ai rinvii ad un’altra udienza disposti dallo stesso Giudice oppure dal rinvio dell’udienza per assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero o, ancora, per l’assenza del giudice dall’udienza o per irregolarità di una notifica di un atto all’imputato oppure al suo difensore.

Quali sono i termini di prescrizione di un reato?

Gli artt. 157-160 del codice penale prevedono che il reato si prescrive in un termine “pari alla pena massima stabilita per il fatto”. Il codice penale stabilisce poi alcuni termini minimi di prescrizione come, ad esempio, sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni. Ciò nelle ipotesi in cui le pene massime connesse ai reati siano inferiori a tali termini.
Per comprendere meglio l’operatività della prescrizione del reato, possono essere utili due esempi:
l’art. 314 codice penale prevede, per il reato di peculato, una pena massima di 10 anni. Il termine di prescrizione, in questo caso, sarà pari a 10 anni e potrà essere aumentato fino ad un massimo di 12 anni e 6 mesi;
– l’art. 640 del codice penale prevede, per il reato di truffa, una pena massima di tre anni. In tal caso, il termine di prescrizione sarà pari a 6 anni fino ad un massimo di 7 anni e sei mesi (considerando gli eventi interruttivi).

Quali sono gli effetti della prescrizione del reato?
Il decorso d un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, senza che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, determina la prescrizione del reato. Ciò vuol dire che il reato si estingue.
C’è, però, un unico limite: i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo sono imprescrittibili.

Da quando comincia a decorrere la prescrizione del reato?
Il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione dipende dal tipo di reato commesso.
In particolare:
– per il reato consumato
ovvero quel reato che si è consumato in toto: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno della sua consumazione;
– per il reato tentato,
la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui cessa l’ultimo atto dell’agente qualificabile come tentativo;

-per i reati procedibili a querela, la prescrizione inizia a decorrere dalla commissione del reato e non dal deposito della querela;
per il reato permanente ovvero per quel reato che si realizza in un lasso di tempo “apprezzabile” (pensiamo ai maltrattamenti in famiglia costituiti da più episodi ripetuti nel tempo), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si interrompe la permanenza. Ciò accade quando si verifica e si esaurisce l’ultimo atto della serie che integrano il reato.

La prescrizione e la decadenza: quali sono le differenze?
Per comprendere il concetto di “decadenza” e per capire la differenza con la prescrizione, è necessario partire da una premessa fondamentale.
Il termine processuale è un periodo di tempo entro il quale oppure dopo il quale si può o si deve compiere una determinata attività processuale.
Quando sono stabiliti dalla legge, vengono definiti “termini legali” mentre quando vengono fissati dal giudice, prendono il nome di “termini giudiziari”.

Distinguiamo tre diverse categorie di termini processuali:
1) termini processuali dilatori: essi non permettono che un atto venga realizzato prima del loro decorso. Questi termini paralizzano, sospendono temporaneamente l’effetto di un atto che è completo nei suoi elementi essenziali. Ad esempio, sono dilatori i termini di comparizione;
2) termini perentori (come, ad esempio, il termine di comparizione): vengono espressamente stabiliti dalla legge oppure possono essere indicati dal Giudice solo nei casi previsti dalla legge. Essi sono conosciuti anche con la locuzione “termini stabiliti a pena di decadenza” .I termini perentori prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo. Superato tale periodo temporale, si perde la possibilità di compiere quell’atto giuridico;
3) termini ordinatori (come, ad esempio, il termine previsto per depositare la sentenza): essi, se non rispettati, non prevedono la decadenza ma realizzano solo conseguenze di tipo disciplinare.

I termini di prescrizione e di decadenza sono invece ben diversi dai termini appena citati. Come prima ampiamente puntualizzato, la prescrizione comporta e realizza l’estinzione dei diritti soggettivi che non sono stati esercitati dal titolare per un periodo di tempo determinato stabilito dalla legge.
La decadenza, invece, comporta l’estinzione di un diritto – che, di norma, è potestativo – a causa del decorso del termine perentorio stabilito dalla legge oppure dalle parti. Tale termine, infatti, era stato fissato per il compimento di determinati tipi di atti. Eventuali circostanze soggettive oppure oggettive che hanno impedito al titolare di esercitare il citato diritto, non hanno alcuna rilevanza.
Altra differenza fondamentale tra la prescrizione e la decadenza la si nota dal punto di vista della rilevabilità d’ufficio. In particolare, la prescrizione non può essere fatta rilevare d’ufficio: dovrà essere la parte, in via di azione o in via di eccezione, a rilevarla.
La decadenza, invece, può essere eccepita dalla parte quando riguarda diritti disponibili mentre può essere rilevata d’ufficio quando riguarda diritti indisponibili (come, ad esempio, i diritti relativi allo status, i diritti della personalità, i poteri di diritto familiare).