La prescrizione – in ambito civilistico – è l’istituto giuridico che determina l’estinzione dei diritti in seguito alla mancanza di esercizio prolungato nel tempo.
La ratio della prescrizione è ravvisabile nell’interesse pubblico alla certezza del diritto e nella volontà di sanzionare, in maniera specifica, l’inerzia del titolare del diritto. Parte della dottrina ritiene, inoltre, che la ratio della prescrizione sarebbe da ravvisarsi nella necessità di risolvere i conflitti tra titolari di situazioni giuridiche nel momento in cui il titolare del diritto omette di esercitarlo. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione, eccetto quelli indisponibili ovvero quelli che non sono ricompresi in un rapporto con altri soggetti. La prescrizione, inoltre, non può essere rilevata dal Giudice d’ufficio e, infine, può essere fatta valere solo dall’interessato che può anche decidere di rinunciarvi.
In linea generale, il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni ma il codice civile prevede anche la prescrizione breve e alcune ipotesi di prescrizione annuale.
Prescrizione: la sospensione
Il codice civile, inoltre, prevede che – in alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge – la prescrizione possa essere sospesa. La sospensione della prescrizione è correlata a fatti e circostanze che giustificano l’inerzia del titolare del diritto che ha omesso di esercitarlo.
La sussistenza di tali cause determina l’arresto della decorrenza della prescrizione. Termine che riprende a correre una volta che sia venuta meno la causa che ha determinato l’inerzia del titolare del diritto.
Nel momento in cui viene a mancare la causa che ha giustificato la condotta omissiva, il tempo già maturato precedentemente va a sommarsi con quello che inizia a decorrere una volta che sia venuta meno la causa che ha legittimato la sospensione.
La sospensione della prescrizione: le cause stabilite dalla legge
E’ l’art. 2941 del codice civile che stabilisce tassativamente i casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione. In particolare, stabilisce la legge che la prescrizione rimane sospesa in relazione a particolari rapporti intercorrenti tra le parti nei seguenti casi:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà genitoriale e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e i suoi assistiti (come il minore o l’interdetto soggetti alla tutela) almeno fino a quando non sia stato reso e approvato il conto finale. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 387 c.c. per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e i suoi assistiti (come il minore emancipato o l’inabilitato);
5) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
8) tra il debitore che ha occultato dolosamente l’esistenza del debito e il creditore fino a quando non sia stato scoperto il dolo.
Le cause di sospensione della prescrizione tra tassatività, dottrina e Giurisprudenza
Come prima precisato, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative ma ciò non esclude – come sottolineato di recente da attenta dottrina – che siano ammissibili anche altre cause di sospensione non previste dal codice civile. In tal caso, ovviamente, dovrà trattarsi di veri e propri impedimenti giuridici (e non di mero fatto) all’esercizio del diritto.
In presenza di tali ipotesi, la sospensione della prescrizione può essere estesa alla seguente casistica:
1) in caso di riunione della qualità di creditore e debitore nella stessa persona. In questa fattispecie l’avvenuta confusione si risolve ex tunc per un vizio intrinseco dell’atto che l’ha causata;
2) in caso di impedimento a far valere l’azione nelle more di un giudizio connesso o pregiudiziale;
3) in caso di rinuncia ad un diritto in seguito a transazione che sia stata annullata successivamente.
4) in caso di impossibilità di agire perché in presenza di un pactum de non petendo.
Tali ulteriori cause di sospensione della prescrizione, come prima sottolineato, sono state ritenute idonee da parte della dottrina. Per completezza, però, è necessario evidenziare che buona parte della Giurisprudenza tende ad escludere dall’operatività della sospensione della prescrizione cause che non sono state tassativamente indicate dal Legislatore.
La prescrizione in ambito penale
La prescrizione del reato determina la sua estinzione a causa del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
Stabilisce l’articolo 157 del codice penale che: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.”
La ratio della prescrizione penale è ben precisa e risponde (come del resto l’istituto civilistico della prescrizione) ad un’esigenza di certezza del diritto. La prescrizione del reato risponde infatti all’interesse generale di non perseguire più un reato qualora sia decorso un determinato periodo di tempo che ha, di fatto, attenuato l’allarme sociale ed ha reso molto più difficile la raccolta e l’acquisizione del materiale probatorio.
La sospensione della prescrizione del reato: operatività dell’istituto
Il codice penale stabilisce espressamente le ipotesi in cui la prescrizione rimane sospesa. In particolare, l’art. 159 del codice penale individua espressamente le ipotesi di sospensione.
La prescrizione, dunque, resta sospesa in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare è del processo penale è imposta da una norma di legge. A parte tali specifici casi, la prescrizione è sospesa in caso di:
1) autorizzazione a procedere: in tal caso la sospensione della prescrizione inizia nel momento in cui il Pubblico Ministero ha presentato la richiesta. La prescrizione ricomincia a decorrere il giorno in cui l’Autorità competente accoglie la richiesta;
2) sospensione del procedimento o del processo per impedimento delle parti o dei difensori;
3) deferimento della questione ad altro giudizio;
4) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale.
L’art. 160 del codice penale completa, inoltre, la disciplina dei casi di sospensione della prescrizione del reato. Stabilisce la legge che il corso della prescrizione è interrotto:
1) dalla sentenza di condanna oppure dal decreto di condanna;
2) dall’ordinanza che applica misure cautelari personali;
3) dall’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
4) dall’interrogatorio reso dinanzi al Giudice o al Pubblico Ministero;
5) dall’invito a presentarsi dinanzi al Pubblico Ministero per rendere l’interrogatorio;
6) dal provvedimento con cui il Giudice fissa l’udienza in Camera di Consiglio per decidere sulla richiesta di archiviazione;
7) dalla richiesta di rinvio a giudizio;
8) dal decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
9) dall’ordinanza con cui il Giudice dispone il giudizio abbreviato;
10) dal decreto di fissazione dell’udienza strumentale per decidere sulla richiesta di applicazione della pena;
11) dalla presentazione o dalla citazione per il giudizio direttissimo;
12) dal decreto con cui il Giudice dispone il giudizio immediato;
13) dal decreto che dispone il giudizio;
14) dal decreto di citazione a giudizio.
In tutti questi casi, stabilisce l’articolo 160 del codice penale: “la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione”.
Qualora gli atti interruttivi siano molteplici, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi. 20