La Prescrizione dei debiti

La prescrizione dei debiti è un tema molto caldo e di grande interesse. E’ bene ricordare, infatti, che i creditori sono tenuti ad esercitare il diritto a pretendere un pagamento in un termine di tempo ben preciso ed individuato dalla legge. Decorso tale periodo di tempo senza che il creditore abbia esercitato il relativo diritto, il debito si estingue per prescrizione. Ciò vuol dire che il creditore non potrà più esigere dal debitore un determinato pagamento.
Ma cos’è la prescrizione e come opera?

La prescrizione dei debiti: cenni giuridici

L’art. 2934 del codice civile e seguenti stabilisce che “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.”
E’ essenziale ricordare che la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. Ciò vuol dire che il debitore dovrà contestare in maniera attiva e tempestiva il decorso del tempo per far valere la prescrizione del debito. E’ inoltre importante ricordare che, nel caso in cui il debitore abbia provveduto ad effettuare il pagamento di un debito già prescritto, non potrà più far valere la prescrizione dello stesso.

Infine, è bene ricordare che non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. L’art. 2934 del codice civile stabilisce, infatti, che “Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”. Per completezza, ricordiamo che, tra i diritti indisponibili che non cadono in prescrizione, vi è la proprietà, le azioni di riconoscimento di eredità, quelle relative alla contestazione della paternità, quelle di riconoscimento filiale e le domande di divisione degli eredi.

I termini di prescrizione

Il nostro ordinamento prevede la prescrizione ordinaria di 10 anni che opera per tutti quei crediti per i quali la legge non dispone diversamente. Per altre tipologie di crediti può invece operare la prescrizione breve di 5 anni.
E’ bene tenere in considerazione le cosiddette “prescrizioni presuntive” che sono quelle per le quali la legge presume che il debito sia stato pagato entro un determinato termine. Esse possono avere durata variabile dai sei mesi ad un anno: in questi casi l’onere della prova del mancato pagamento è posto a carico del creditore richiedente. Il debitore deve semplicemente rilevare il decorso del termine di prescrizione.

La prescrizione dei debiti: come si calcola?

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto e termina allo spirare dell’ultimo giorno. Per effettuare il calcolo, è sufficiente utilizzare un comune calendario e calcolare anche i giorni festivi ed il sabato. Nel calcolo, invece, non deve essere considerato il giorno nel quale inizia a decorrere la prescrizione. Se poi il termine di prescrizione cade in un giorno festivo, il diritto viene prorogato al giorno non festivo successivo.

La prescrizione dei debiti: i termini brevi

Come abbiamo appena sottolineato, il Legislatore ha previsto – accanto alla prescrizione ordinaria di 10 anni – la cosiddetta “prescrizione breve” per alcune categorie di diritti.
A seguire un elenco dettagliato dei termini di prescrizione breve dei debiti.

Sono soggetti alla prescrizione quinquennale:

  • le pigioni delle case;
  • i fitti dei beni rustici;
  • i corrispettivi in tema di locazione;
  • il capitale nominale dei titoli di Stato;
  • le bollette per utenze domestiche come acqua, telefono, rifiuti, luce e gas;
  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
  • le annualità delle pensioni alimentari;
  • le rate dei mutui;
  • le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata;
  • le assicurazioni;
  • i bollettini;
  • le spese condominiali;
  • le multe;
  • le spese di ristrutturazione;
  • tutte le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
  • gli interessi;
  • i debiti che devono essere pagati entro un anno oppure in termini più brevi:
  • i diritti derivanti dai rapporti sociali nel caso di società iscritta nel registro delle imprese;
  • il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Per i canni cagionati dalla circolazione dei veicoli, invece, il diritto si prescrive in 2 anni.


Sono soggetti al termine di prescrizione di 3 anni:

  • la tassa automobilistica di circolazione (Il Bollo Auto);
  •  il diritto dei professionisti a ricevere il compenso per l’opera prestata;
  •  il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero;

Sono soggetti al termine di prescrizione di 1 anno:

  • il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Invece, si prescrivono in due anni tutti gli altri diritti che derivano dal contratto di assicurazione o di riassicurazione;
  • il diritto ad esigere il pagamento delle rette scolastiche;
  • il diritto ad esigere il pagamento di abbonamenti a piscine, palestre e centri sportivi;
  • il diritto dei farmacisti a esigere il pagamento del prezzo dei medicinali;
  • il diritto degli ufficiali giudiziari a chiedere il compenso degli atti da loro compiuti;

Infine, sono soggetti al termine di prescrizione di 6 mesi:

  • il diritto degli albergatori ad esigere le spese per l’alloggio e il vitto che hanno somministrato ai clienti;
  • il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Come contestare la prescrizione?

Una volta determinata la prescrizione del debito e una volta accertata la sussistenza di tutti i presupposti necessari per contestarla, sarà bene sollevare la questione in forma scritta. E’ consigliabile utilizzare una lettera di messa in mora oppure una diffida da far recapitare al creditore mediante raccomandata a/r.
Dovrà essere cura del debitore evidenziare nella lettera di messa in mora, in maniera chiara, precisa ed utilizzando un linguaggio formale, che il decorso del tempo previsto dalla legge ha determinato la prescrizione del debito. E’ essenziale, per provare quanto asserito, allegare alla lettera eventuali documenti che attestino la decorrenza del termine di prescrizione.