La prescrizione delle Multe

Anche le multe – così come i reati – possono andare in prescrizione. La legge italiana stabilisce un termine di prescrizione ben preciso per le multe stradali.
Ma che cosa vuol dire “prescrizione di una multa”? La legge fissa un termine (di prescrizione) entro il quale il creditore deve avanzare la formale richiesta di pagamento al debitore.

Quando cade in prescrizione una multa?

L’art. 209 del Codice della Strada stabilisce specificamente il termine di prescrizione cui è soggetta la multa stradale. In particolare, la lettera della legge prevede che: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La suddetta norma stabilisce che il diritto alla riscossione delle multe è soggetto ad una prescrizione di cinque anni “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

Prescrizione di una multa stradale: come si calcola

Una volta stabilito che la multa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della violazione, è importante stabilire e comprendere le modalità per effettuare il calcolo della prescrizione. Il termine previsto dalla legge comincia a decorrere – come sottolineato – dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione stradale.
Come prima indicato, il termine di prescrizione indica il termine entro cui il debitore deve richiedere il pagamento al debitore. Ebbene, tale termine subisce un’interruzione ogni volta che viene notificata una richiesta di pagamento. Nel caso specifico delle multe stradale, la prescrizione viene interrotta mediante la notifica del verbale o della cartella esattoriale.
In queste due ipotesi il termine di prescrizione di cinque anni si interrompe per poi iniziare nuovamente a decorrere nella sua interezza.
Per comprendere meglio come calcolare la prescrizione di una multa stradale, aiutiamoci con un esempio. Se l’infrazione per eccesso di velocità è stata commessa il giorno 01.01.2010, il Comune ben potrà esigere il pagamento della multa fino a giorno 01.01.2015. Quindi dopo cinque anni. Se il verbale con la multa venisse notificato, con raccomandata a/r, il giorno 01.01.2016, esso sarebbe nullo.
Tutto ciò eccetto il caso in cui, nel corso degli anni, il creditore abbia provveduto ad inviare svariati solleciti di pagamento. Se, ad esempio, il sollecito è stato inviato il 01.01.2014, la prescrizione della multa cadrà il giorno 01.01.2019.
Il termine di prescrizione, dunque, ricomincerebbe a decorrere da capo.

In definitiva, per verificare se si è compiuta la prescrizione di una multa, bisognerà verificare che prima della notifica di uno di questi atti, siano decorsi cinque anni.

La prescrizione della multa in caso di contestazione immediata della violazione

Nel caso delle infrazioni al codice della strada, ben potrebbe accadere che gli Organi Accertatori contestino immediatamente la violazione. E’ importante sottolineare che, anche in questo caso, ai fini della prescrizione valgono le stesse regole procedurali sopra descritte. Ciò vuol dire che, in caso di contestazione immediata del verbale, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo e, senza atti interruttivi, trova il suo compimento al quinto anno.
All’uopo è essenziale riportare un esempio per meglio chiarire la portata del termine di prescrizione in caso di contestazione immediata della violazione.
Una violazione commessa e contestata il giorno 30.04.2007 si prescrive alle ore 24 dell’1.5.2012.

Quando vanno in prescrizione le multe stradali: l’equivoco dei due anni

E’ bene sottolineare che le multe connesse ad infrazioni al codice della strada non si prescrivono nel termine di due anni. Per molto tempo gli automobilisti italiani hanno dovuto fare i conti con il dilagante equivoco della prescrizione nel termine di due anni. Un equivoco nato dal contenuto della Legge Finanziaria del 2008 che, integrando la normativa in tema di prescrizione delle multe, ha stabilito: “a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
Ebbene, la norma giuridica appena citata non incide in alcun modo sul termine di prescrizione delle multe che è sempre di cinque anni. Questa norma giuridica, infatti, impone semplicemente un obbligo a carico del concessionario incaricato dal Comune. Le conseguenze della legge sono chiare: Equitalia dovrà notificare la cartella esattoriale al trasgressore entro due anni dal giorno in cui ha ricevuto il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito. Qualora Equitalia non rispettasse il detto termine, la cartella esattoriale sarebbe da considerarsi nulla.
Quella appena effettuata è una precisazione molto importante: sono tanti gli automobilisti che erroneamente ritengono che la multa di prescriva nel termine di due anni. Il termine di prescrizione delle multe stradale è sempre stato di cinque anni.

Prescrizione multe autovelox: i 90 giorni per la notifica

Specialmente nelle multe per eccesso di velocità, l’Organo Accertatore si trova nella materiale impossibilità di fermare il conducente e contestare immediatamente la violazione al codice della strada.

Ebbene, in tutti questi casi il verbale di accertamento deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione. Il verbale deve contenere gli estremi e i dati precisi e dettagliati della violazione nonché deve indicare i motivi per i quali non è stato possibile contestare immediatamente la violazione.
E’ utile precisare che il termine di 90 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello dell’accertamento e fino al 90° giorni incluso. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il giorno feriale successivo.
Per coloro che risiedono all’estero, invece, il termine per la notifica è esteso a 360 giorni. La notifica effettuata oltre il termine dei 90 è da ritenersi inefficace.

Nel caso in cui, invece, l’Organo Accertatore abbia provveduto a contestare immediatamente la violazione, la notifica si perfeziona tramite la consegna del verbale in originale nelle mani del trasgressore o, se assente, nelle mani della persona obbligata in solido. Inoltre, lo stesso verbale deve essere notificato entro cento giorni dall’accertamento della violazione a uno dei soggetti solidamente obbligati (ad esempio l’usufruttuario del veicolo oppure il proprietario oppure l’imprenditore nel caso di violazione commessa da un dipendente).

Multa prescritta: cosa fare

Se il verbale di contestazione della multa viene notificato dopo 90 giorni  dopo 5 anni dall’accertamento dell’infrazione, l’automobilista può presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di pace perché la multa è andata in prescrizione. In questo caso consigliamo di conservare la busta della raccomandata con il timbro attestante la data di notifica.

Multa stradale in prescrizione, cosa fare: il ricorso al Prefetto

Per eccepire la prescrizione della multa, bisognerà presentare ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine per proporre ricorso ed impugnare il verbale di accertamento è di sessanta giorni dalla notificazione.
Il ricorrente dovrà allegare tutti i documenti utili ai fini dell’accoglimento del ricorso e potrà anche chiedere di essere sentito.
Il ricorso al Prefetto può essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure all’ufficio o comando cui appartiene l’Organo Accertatore.
Il Prefetto, entro 120 giorni, può:
– accogliere il ricorso ed annullare la multa;
– rigettare il ricorso con ordinanza motivata. Nel suddetto provvedimento, il Prefetto ingiunge al ricorrente di pagare una somma non inferiore a doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese processuali.
Qualora decorrano i 120 giorni senza che il Prefetto si sia pronunciato, il ricorso si intende accolto e la multa annullata.

Multa stradale prescritta: il ricorso al Giudice di Pace

Entro 30 giorni dalla data di notifica della multa prescritta, si può presentare ricorso al Giudice di Pace. Inoltre il ricorso dinanzi alla suddetta Autorità Giudiziaria potrà essere presentato anche per impugnare l’ordinanza del Prefetto che abbia rigettato il precedente ricorso.
Il ricorso al Giudice di Pace deve contenere i seguenti documenti:
– ricorso in originale;
– quattro copie del ricorso;
– originale e quattro fotocopie del verbale di contestazione oppure dell’ordinanza del Prefetto;
– copie di un documento di riconoscimento in corso di validità del ricorrente;
– i documenti in copia che si intendono allegare a sostegno del ricorso;
– la marca da bollo e il contributo unificato.

Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice di pace può:
– dichiarare il ricorso inammissibile e rigettarlo;
– convalidare la multa con ordinanza se il ricorrente non si è presentato in udienza;
– accogliere il ricorso annullando in tutto o in parte la multa;
– rigettare il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di un importo compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza di rigetto all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore. Contro la sentenza può essere presentato appello dinanzi al Tribunale.