Interruzione della Prescrizione

L’Istituto giuridico della prescrizione è disciplinato dall’art. 2934 del codice civile. La norma – di fondamentale importanza per l’ordinamento italiano – definisce la prescrizione come perdita del diritto “quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

La prescrizione soddisfa il generale principio di “certezza del diritto”. Dottrina e giurisprudenza hanno infatti osservato che viene a verificarsi una divergenza tra una situazione di fatto e di diritto nel momento in cui il titolare del diritto omette di esercitarlo per un determinato periodo di tempo. Questa inerzia potrebbe condurre ad una situazione di incertezza del diritto che potrebbe condurre all’insorgere di conflitti e controversie tra le parti. Per tale motivo la prescrizione adegua il diritto al fatto rendendo i rapporti e le vicende giuridiche più certe e definite.

La legge stabilisce espressamente il termine di prescrizione: esso varia in relazione al diritto preso in considerazione. In particolare, la legge prevede un termine di prescrizione ordinario secondo cui “i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, fatti “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente” (art. 2946 c.c.).
Accanto alla prescrizione ordinaria si colloca la cosiddetta “Prescrizione breve” di cinque anni.

L’interruzione della prescrizione

La prescrizione può essere interrotta, ai sensi dell’art. 2943 codice civile, solo in determinati casi espressamente tipizzati dal legislatore. L’istituto dell’interruzione della prescrizione si differenzia dalla sospensione poiché essa non apre una mera parentesi nel periodo di prescrizione: nel caso di interruzione, infatti, il tempo già trascorso viene “cancellato” e comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione uguale a quello iniziale.
Stabilisce l’art. 2943 codice civile che le cause di interruzione della prescrizione sono tre:

  • “La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.].
  • È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
  • L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [1219] e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.

In buona sostanza, la prescrizione può essere interrotta:

1) nel caso in cui sia stata proposta domanda giudiziale anche in sede arbitrale;
2) nel caso in cui il titolare del diritto abbia provveduto a costituire in mora il debitore con intimazione scritta ad adempiere ai sensi dell’art. 1219 codice civile;
3) nel caso in cui il debitore abbia provveduto a riconoscere il debito ai sensi dell’art. 2944 codice civile.

Giova ribadire che, in tutti e tre i casi, il termine di prescrizione ricomincia da zero.

La domanda giudiziale come causa di interruzione della prescrizione

Il codice civile stabilisce espressamente che la prescrizione si interrompe nel momento in cui si provvede alla “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” (art. 2943 primo comma c.c.). Al riguardo, la giurisprudenza e la dottrina hanno opportunamente evidenziato che l’effetto interruttivo inizia a decorrere nel momento in cui la parte provvedere a consegnare materialmente l’atto di citazione all’Ufficiale Giudiziario per la notifica poichè “la citazione, consegnata per la notifica all’uff. giud. […] era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cassazione civile, sez. VI 07/11/2011 n. 23068).
In particolare, nel momento in cui viene proposta la domanda giudiziale per effetto della notifica dell’atto di citazione, vengono a prodursi due distinti e peculiari conseguenze:

1) l’interruzione della prescrizione;
2) la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del processo e fino a quando la sentenza che definisce il giudizio non passa in giudicato.

Una volta passata in giudicato la sentenza, inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione.

L’interruzione della prescrizione per effetto della costituzione in mora del debitore

L’art. 2943 del codice civile stabilisce che è causa di interruzione della prescrizione  “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Ma quando il debitore viene costituito in mora? Ebbene, il richiamo è all’art. 1291 codice civile che prevede e prescrive le modalità con cui deve essere effettuata la costituzione in mora: “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.”

L’interruzione della prescrizione per effetto di diffida scritta stragiudiziale

Per prodursi l’effetto dell’interruzione della prescrizione, è necessario che la diffida sia redatta con il rispetto dei seguenti requisiti:
1) la diffida deve indicare il debitore in maniera chiara e precisa;
2) nella diffida deve essere espressamente definita la pretesa (per esempio, quando si richiede il pagamento di una somma di denaro, l’importo deve essere determinato in maniera incontrovertibile);
3) nella diffida deve essere contenuta l’espressa intimazione ad adempiere atta a manifestare in maniera inequivocabile la volontà del titolare del diritto di farlo valere.

Non sono sufficienti, ai fini della interruzione della prescrizione, una mera sollecitazione scritta priva del’intimazione ad adempiere oppure una semplice richiesta verbale.

L’interruzione della prescrizione nell’ordinamento penale

Anche il codice penale contempla specifiche cause che interrompono la prescrizione del reato. La disciplina è contenuta nell’art. 160 del codice penale che individua, in maniera chiara e precisa, i casi di interruzione della prescrizione del reato. La norma, in particolare,stabilisce che il corso della prescrizione è interrotto:
“1) dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna[c.p.p. 459, 565];
2) interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali;
3) quella di convalida del fermo o dell’arresto;
4) l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
5) l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
6) il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
7) la richiesta di rinvio a giudizio;
8)  il decreto di fissazione della udienza preliminare;
9) l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
10) il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
11)  la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
12) il decreto che dispone il giudizio immediato;
13) il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.”

Il meccanismo dell’interruzione della prescrizione del reato è sostanzialmente simile a quello previsto nell’ordinamento civile. Stabilisce infatti l’art. 160 codice penale che “La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione”.
Infine, se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo di essi.